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Comune di Monsummano Terme Portale istituzionale dell'ente

Separazione e divorzio

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, ha previsto la possibilità di effettuare separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.

Il servizio è destinato ai coniugi che, innanzi all’ufficiale di stato civile e senza l'assistenza obbligatoria di un avvocato (soltanto se lo desiderano durante il procedimento e/o all’atto della stipula dell’accordo possono essere assistiti da uno o più avvocati) intendono separarsi consensualmente, oppure vogliono chiedere congiuntamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, o modificare le condizioni di separazione o di divorzio se hanno i seguenti requisiti:

  • non essere genitori di figli minori (i figli che vengono presi in considerazione nella procedura , sono solamente i figli nati nel matrimonio della coppia in questione)

  • non essere genitori di figli maggiorenni incapaci (i figli che vengono presi in considerazione nella procedura , sono solamente i figli nati nel matrimonio della coppia in questione)

  • non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, c.3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (i figli che vengono presi in considerazione nella procedura , sono solamente i figli nati nel matrimonio della coppia in questione)

  • non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (i figli che vengono presi in considerazione nella procedura , sono solamente i figli nati nel matrimonio della coppia in questione)

  • non concordare alcun patto di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano i passaggi di proprietà dell’abitazione principale, i mutui, ecc.).

  • aver raggiunto un accordo consensuale di separazione o divorzio.

  • aver contratto/trascritto il matrimonio nel Comune di Monsummano Terme, e/o residenza di almeno uno dei coniugi nel Comune di Monsummano Terme

L'ufficiale di Stato civile, potrà ricevere nell'accordo di separazione e di divorzio , anche le obbligazioni al pagamento periodico di una somma di denaro di una delle parti a favore dell'altro ( assegno di mantenimento). Restano, invece, escluse oltre che il trasferimento di beni e patrimoniali , anche la cosiddetta liquidazione una tantum che può essere decisa in occasione di divorzio.

Dopo aver preso un appuntamento, i coniugi si devono presentare entrambi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il giorno dell’appuntamento, entrambi i coniugi, separatamente, dovranno rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà. Tali dichiarazioni, relative ai requisiti sopra indicati,saranno inserite all'interno dell'atto di accordo.

In caso di separazione e divorzio i coniugi saranno invitati a ripresentarsi non prima che siano trascorsi 30 giorni (diritto al ripensamento) per la conferma delle dichiarazioni di volontà contenute nell’accordo e la registrazione.

La mancata presentazione per la conferma annulla l'accordo ed il procedimento sarà chiuso senza provvedimento; se invece compaiono e lo confermano, l'accordo diventerà esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, l’Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, che diventerà esecutivo e sarà iscritto nei registri dello stato civile a tutti gli effetti di legge senza necessità di comparire nuovamente.

Come per le convenzioni negoziate, gli accordi conclusi dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile sono iscritti nei Registri dello Stato Civile ai sensi dell'art 63 del dpr 396/2000 e quindi annotati sull'atto di matrimonio e sugli atti di nascita dei coniugi ai sensi dell'art 69 e49 dello stesso dpr.

Costi

diritto fisso di euro 16,00 da pagare in contanti presso l'Ufficio Economato oppure con bancomat presso l'Ufficio URP