La cittadinanza italiana si acquisisce
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per nascita (madre o padre cittadino italiano)
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per nascita su territorio italiano, da genitori ignoti od apolidi o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori per la loro legge nazionale;
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per filiazione, nel caso di minore straniero riconosciuto come figlio o adottato da cittadino italiano
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lo straniero che acquisisce la cittadinanza italiana la trasmette ai figli minori conviventi.
Cittadinanza italiana per beneficio di legge
Possono presentare domanda:
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lo straniero il cui padre, madre o nonno sia stato cittadino italiano per nascita, legalmente residente in Italia da almeno due anni al compimento dei 18 anni e che dichiari di voler diventare cittadino entro l'anno successivo,
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Lo straniero nato in Italia, che sia stato residente legalmente senza alcuna interruzione fino al 18° anno di età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del 19° anno continuando a tenere la residenza legale alla data della stessa dichiarazione.
Cittadinanza italiana per naturalizzazione ordinaria
Possono presentare domanda:
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lo straniero del quale un genitore od un avo siano stati cittadini italiani per nascita
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lo straniero nato in Italia e residente legalmente ed ininterrottamente da almeno 3 anni
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lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, dopo 5 anni di residenza legale dopo l'adozione
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lo straniero che abbia prestato servizio dipendente dello stato, anche se all'estero, per almeno 5 anni
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l'apolide residente legalmente ed ininterrottamente da almeno 5 anni
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lo straniero non comunitario residente legalmente e ininterrottamente in Italia da almeno 10 anni
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i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea residenti legalmente ed ininterrottamente in Italia da almeno 4 anni.
Cittadinanza italiana per matrimonio
Possono presentare domanda i coniugi stranieri o apolidi di cittadini italiani, trascorsi almeno 2 anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio o, dopo almeno tre anni dal matrimonio, se residenti all'estero.
I termini sono ridotti della metà in presenza di figli, nati od adottati dai coniugi.
Al momento dell'adozione del decreto NON deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione personale tra coniugi.
Pagamenti
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di 250,00 euro e gli interessati devono allegare la certificazione comprovante i requisiti richiesti per legge.