Per convivenza di fatto si intende la condizione di "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" (art. 1, comma 36, Legge n. 76/2016).
Requisiti e dichiarazione
Per la convivenza di fatto i presupposti sono la coabitazione e la costituzione di famiglia anagrafica.
La convivenza di fatto deve essere dichiarata dagli interessati sottoscrivendo l'apposito modulo da entrambi davanti all'Ufficiale di Anagrafe quindi occorre che entrambi i componenti della coppia si presentino direttamente all'Ufficio Anagrafe. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità dei richiedenti.
L'Ufficio Anagrafe può ricevere il contratto di convivenza che, tuttavia, è un atto, non obbligatorio, sottoscritto dai conviventi di fatto con cui questi ultimi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Questo è redatto "in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attesta la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico" e deve essere trasmesso all'anagrafe dal professionista che lo ha raccolto entro 10 giorni dalla redazione.
L'Ufficio Anagrafe provvederà a registrare i dati identificativi del contratto nello stato di famiglia e nelle schede individuali dei conviventi.
Per l'accertamento della stabile convivenza della coppia di fatto (che può essere formata da due persone dello stesso o di diverso sesso) si fa riferimento a quanto previsto dalla legge in materia di formazione di famiglia anagrafica e di dichiarazione anagrafica.
La legge non prevede un registro delle coppie di fatto da tenersi presso i Comuni, ma definisce che, ai fini dell'accertamento della sussistenza della coppia e quindi per l'esercizio di tutti i diritti derivanti dalla legge, si deve fare riferimento proprio all'iscrizione anagrafica nel medesimo stato di famiglia, a garanzia sia della stabile convivenza che della presenza di vincoli affettivi al di fuori dei rapporti di parentela.
Pertanto, al momento della dichiarazione di cambio di indirizzo, o immigrazione nel Comune, chi si trova nella condizione prevista dalla legge, e intenda formare una convivenza di fatto, dovrà in concomitanza provvedere alla variazione di indirizzo, compilando la modulistica della dichiarazione di residenza.
Parimenti, chi si trova già iscritto in anagrafe comunale, al solito indirizzo, e intendesse dichiarare la convivenza di fatto, secondo quanto previsto dalla Legge 76/2016, deve sottoscrivere solo il modulo per la convivenza di fatto.
La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale di Anagrafe.
L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
Tempi
I tempi di chiusura del procedimento sono:
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2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici.
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45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esisto negativo degli accertamenti.
L'iscrizione all'Anagrafe è subordinata all'espletamento degli accertamenti da parte della Polizia Municipale, nonché alla risposta positiva da parte del Comune di provenienza, nei casi di provenienza da altro Comune.
Cancellazione di una Convivenza di Fatto
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
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d’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Monsummano Terme di uno, o entrambi, i componenti della Convivenza di Fatto, oppure in caso di matrimonio e unione civile;
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su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).