Si comunica che:
L'art. 65 della L.23 dicembre 1998 n. 448 è abrogato dall'art.10 del D.lgs. 29 dicembre 2021 n.230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l'anno 2022, l'assegno di cui all'art.65 della L.448/1998 è riconosciuto ESCLUSIVAMENTE con riferimento alle mensilità GENNAIO e/o FEBBRAIO.
L'importo dell'assegno mensile per il nucleo familiare, ai sensi dell'art.65 della L.448/1998 e ss.mm. e ii., da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022 se spettante nella misura intera, è pari a € 147,90; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 8.955,98.
Pertanto i nuclei con almeno 3 figli minori possono presentare la domanda, seguendo le istruzioni al seguente link: