Con l'entrata in vigore della Legge 162 del 10/11/2014, è stata introdotta la possibilità per i coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente di negoziare un accordo di separazione e/o divorzio tramite avvocato oppure, se sussistono determinate condizioni, di sottoscrivere un accordo di separazione o divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile.
In entrambi i casi, gli accordi raggiunti son equiparati ai provvedimenti giudiziali ottenuti in Tribunale. All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (art. 12 L.162/2014):
- la separazione personale
- lo scioglimento del matrimonio civile
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
- la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.
È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio se è stato celebrato all'estero. I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a condizione che NON ci siano:
- figli minori;
- figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/1992 o non economicamente non autosufficienti;
- procedimento giudiziale per la separazione/divorzio in corso.
Inoltre l’accordo NON può contenere patti di trasferimento patrimoniale (ad esempio liquidazioni una tantum o regolamentazione dell'uso della casa coniugale).
Può essere invece previsto il pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.
La richiesta può essere presentata o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.I coniugi devono presentarsi, previo appuntamento (da prendere di persona presso l'Ufficio Stato Civile oppure telefonando al numero 0572 959271 oppure 0572 959217) muniti del proprio documento di identità in corso di validità. Sia l'accordo di separazione che l'accordo di divorzio necessità di due incontri: il primo in cui viene definito l'accordo stesso e il secondo in cui viene confermata la volontà da parte dei coniugi della separazione/divorzio.
Tra il primo e secondo appuntamento devono passare almeno 30 giorni.
La data del secondo appuntamento viene stabilita nell'accordo e non può essere rimandata, per nessun motivo.