L'affidamento dell'urna cineraria del defunto per la sua conservazione è consentito sia per volontà espressa in vita del defunto, sia manifestata successivamente dal coniuge o, in mancanza, dai parenti più stretti (fino al 6° grado, secondo le indicazioni del Codice Civile) e autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di dove si trovano i resti mortali.
Il luogo ordinario di conservazione è la residenza della persona affidataria, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
In caso di decesso dell'affidatario, potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza, l'urna dovrà essere consegnata al cimitero.
Deve essere presentata apposita richiesta all'Ufficio di Stato Civile con relativa dichiarazione di volontà del defunto, del coniuge o dei parenti.