Blackout prolungato dopo gli eventi meteo: come funzionano rimborsi e richieste di risarcimento

Dettagli della notizia

Come funzionano rimborsi e richieste di risarcimento

Data:

24 agosto 2026

Data scadenza:

24 agosto 2026

Tempo di lettura:

7 min

Descrizione

A seguito dei recenti eventi meteorologici, diverse utenze del territorio comunale sono rimaste prive di energia elettrica per un periodo particolarmente lungo.

Per aiutare i cittadini a orientarsi, la Protezione Civile comunale riepiloga di seguito le principali tutele previste dalla normativa e le modalità da seguire.

È importante distinguere fin dall’inizio due situazioni diverse:

  1. rimborso automatico per interruzione prolungata della fornitura elettrica, disciplinato da ARERA;
  2. richiesta di risarcimento per eventuali danni concretamente subiti a causa dell’interruzione o di anomalie della rete.

Le due procedure sono distinte e possono riguardare la stessa utenza.

1. Il rimborso per il blackout prolungato è normalmente automatico

La regolazione ARERA vigente per il periodo 2024–2027 stabilisce, per le utenze alimentate in bassa e media tensione, uno standard massimo di ripristino della fornitura pari a 8 ore, indipendentemente dalle dimensioni del Comune e sia per le interruzioni con preavviso sia per quelle senza preavviso.

Quando l’interruzione supera tale durata, il cliente può avere diritto a un rimborso automatico, calcolato in funzione della durata complessiva dell’interruzione e della tipologia di utenza.

Per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche con potenza disponibile fino a 6,6 kW, il rimborso previsto attualmente è pari a:

34,50 euro al superamento dello standard delle 8 ore, più 17,25 euro per ogni ulteriore periodo di 4 ore di interruzione.

Per le utenze non domestiche con potenza disponibile superiore a 6,6 kW e fino a 16,5 kW, l’importo iniziale è pari a 172,50 euro, cui si aggiungono 86,25 euro per ogni ulteriore periodo di 4 ore. Per le utenze di potenza maggiore si applicano specifici criteri proporzionali alla potenza disponibile.

Un esempio

Per una normale utenza domestica che abbia subito un’interruzione registrata della durata di 64 ore, il calcolo indicativo sarebbe:

34,50 € + 14 × 17,25 € = 276,00 €

Il calcolo effettivo viene comunque effettuato dal distributore sulla base delle registrazioni tecniche relative al singolo POD.

Il cittadino deve presentare una domanda?

Normalmente no.

Il rimborso previsto da ARERA è definito “automatico”: è il distributore che individua le utenze interessate e calcola l’importo dovuto.

Il rimborso viene successivamente trasferito al venditore di energia elettrica, cioè alla società dalla quale il cittadino riceve la bolletta, e deve essere riconosciuto nella prima fatturazione utile secondo le tempistiche stabilite dalla regolazione ARERA.

È quindi consigliabile conservare le prossime bollette e verificare la presenza di una specifica voce relativa al rimborso automatico per interruzione prolungata.

Il cliente servito da E-Distribuzione può inoltre verificare, attraverso i servizi disponibili nell’area riservata del distributore, le informazioni relative agli eventuali indennizzi.

2. Il fatto che il blackout sia stato provocato dal maltempo esclude il rimborso?

Non automaticamente.

La disciplina ARERA vigente contempla espressamente anche le interruzioni prolungate che hanno inizio durante condizioni perturbate o che sono riconducibili a cause di forza maggiore, prevedendo specifici meccanismi di finanziamento degli indennizzi attraverso il Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri eventi eccezionali – FEERAPS.

Pertanto, il semplice fatto che l’interruzione si sia verificata durante un evento meteorologico intenso non significa, da solo, che il cittadino perda automaticamente il diritto al rimborso.

La normativa prevede comunque specifiche ipotesi di esclusione, che vengono valutate dal distributore in relazione alla singola utenza e alle caratteristiche dell’evento.

3. Cosa fare adesso per il rimborso automatico

Il cittadino che ha subito il blackout non deve presentare immediatamente una domanda di indennizzo.

È però opportuno conservare:

  • il codice POD dell’utenza, riportato sulla bolletta;
  • la data e, per quanto possibile, l’ora in cui è iniziata e terminata l’interruzione;
  • eventuali SMS, e-mail o comunicazioni ricevute dal distributore;
  • eventuali numeri di segnalazione o pratica ottenuti durante il blackout;
  • le bollette dei mesi successivi, sulle quali verificare l’accredito del rimborso.

Se il rimborso non viene riconosciuto nei tempi previsti, il cliente può presentare una specifica richiesta al distributore, anche tramite il proprio venditore, entro 8 mesi dalla data dell’interruzione.

Ricevuta la richiesta, il distributore deve provvedere al pagamento oppure comunicare per iscritto le ragioni dell’eventuale mancato riconoscimento entro i termini stabiliti da ARERA.

4. Diverso è il risarcimento dei danni

Il rimborso automatico sopra descritto compensa il superamento degli standard di continuità del servizio.

Non costituisce invece il risarcimento degli eventuali danni materiali o economici subiti dal cittadino.

Se, a seguito dell’interruzione o di anomalie della rete elettrica, si sono verificati danni effettivi, può essere presentata una specifica richiesta di risarcimento.

A titolo esemplificativo possono essere segnalati:

  • apparecchiature elettriche o elettroniche danneggiate;
  • frigoriferi, congelatori, caldaie, pompe o altri impianti che abbiano subito guasti;
  • derrate alimentari deteriorate a causa dell’interruzione della refrigerazione;
  • altri danni direttamente riconducibili all’interruzione o alle anomalie della fornitura.

In questi casi il risarcimento non è automatico. Il cittadino deve dimostrare l’esistenza del danno, la sua entità e il collegamento con l’evento elettrico. Sarà quindi il distributore a verificare tecnicamente la segnalazione e a valutare l’eventuale responsabilità e il risarcimento.

5. A chi deve essere inviata la richiesta di risarcimento

Per le utenze servite dalla rete di E-Distribuzione, la richiesta relativa a danni conseguenti a un guasto della rete può essere presentata direttamente a E-Distribuzione attraverso:

Area riservata E-Distribuzione
utilizzando il servizio dedicato alle richieste di risarcimento danni;

PEC
customercare@pec.e-distribuzione.it

Posta
E-Distribuzione
Casella Postale 5555
85100 Potenza (PZ)

Per informazioni e segnalazioni di guasto è inoltre disponibile il Numero Verde E-Distribuzione 803 500, operativo 24 ore su 24 per le segnalazioni relative ai guasti.

6. Quali documenti è opportuno allegare

Per consentire una corretta istruttoria è consigliabile predisporre una documentazione il più possibile completa.

In particolare è utile indicare:

Dati dell’utenza

  • nome e cognome dell’intestatario;
  • codice fiscale o partita IVA;
  • indirizzo della fornitura;
  • codice POD riportato sulla bolletta.

Dati dell’interruzione

  • giorno e ora indicativa di inizio del blackout;
  • giorno e ora indicativa del ripristino;
  • eventuali ulteriori interruzioni;
  • eventuali numeri di pratica o segnalazione.

Documentazione del danno

  • descrizione dettagliata del bene danneggiato;
  • fotografie;
  • fatture, ricevute o altra documentazione che consenta di individuare il bene e il suo valore;
  • preventivo di riparazione;
  • relazione del tecnico o dichiarazione di non riparabilità, quando disponibile;
  • fattura della riparazione o dell’eventuale sostituzione;
  • per altri tipi di danno, ogni documento utile a dimostrarne concretamente l’esistenza e l’importo.

È consigliabile fotografare e documentare i beni danneggiati prima di eliminarli o sostituirli, conservando, quando possibile, la relativa documentazione tecnica e fiscale.

Chi dispone di una polizza assicurativa sull’abitazione o sull’attività dovrebbe inoltre verificare tempestivamente se questa comprende danni elettrici, fenomeni atmosferici o deterioramento delle merci.

7. Attenzione: indennizzo automatico e risarcimento non sono la stessa cosa

Un cittadino può quindi trovarsi in questa situazione:

BLACKOUT PROLUNGATO

Rimborso automatico ARERA per la durata dell’interruzione

e contemporaneamente:

DANNO CONCRETO A BENI O ATTREZZATURE

Separata richiesta di risarcimento, con documentazione del danno

Il riconoscimento dell’indennizzo automatico non equivale, di per sé, al riconoscimento di una responsabilità per gli ulteriori danni subiti.

8. Se il rimborso non arriva o la richiesta di risarcimento viene respinta

In caso di mancato riconoscimento dell’indennizzo, contestazione sulla durata dell’interruzione o risposta negativa alla richiesta di risarcimento, è opportuno presentare innanzitutto un reclamo scritto, conservandone copia e prova dell’invio.

Se la risposta non è soddisfacente oppure, per le controversie del settore elettrico, sono trascorsi i termini previsti senza una risposta, il cittadino può rivolgersi al Servizio Conciliazione ARERA, procedura gratuita per la risoluzione delle controversie tra clienti e operatori del settore energetico.

Per informazioni è disponibile anche lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente ARERA – Numero Verde 800 166 654.

9. In sintesi: cosa deve fare il cittadino

  1. Recuperare dalla bolletta il proprio codice POD.
  2. Annotare, per quanto possibile, l’inizio e la fine dell’interruzione.
  3. Conservare eventuali comunicazioni e numeri di segnalazione.
  4. Non presentare subito una domanda per l’indennizzo automatico: verificare nelle successive fatture l’accredito previsto da ARERA.
  5. Se sono stati subiti danni, documentarli immediatamente con fotografie, fatture, preventivi e relazioni tecniche e presentare una separata richiesta di risarcimento.
  6. Se l’indennizzo automatico non viene riconosciuto, presentare la richiesta al distributore entro 8 mesi dall’interruzione.
  7. In caso di controversia, utilizzare gli strumenti di reclamo e, se necessario, il Servizio Conciliazione ARERA.

Il ruolo del Comune e della Protezione Civile

Il Comune e la Protezione Civile comunale non determinano e non liquidano gli indennizzi relativi alla fornitura elettrica, né possono sostituirsi al distributore nella valutazione delle richieste di risarcimento.

La presente informativa ha lo scopo di aiutare i cittadini a individuare correttamente la procedura da seguire.

Eventuali ulteriori contributi straordinari che dovessero essere successivamente attivati dalla Regione, dallo Stato o da altri enti a seguito degli eventi meteorologici costituiscono procedure diverse dagli indennizzi relativi alla fornitura elettrica e saranno oggetto, qualora istituiti, di specifiche comunicazioni.

Informazioni aggiornate al 24 agosto 2026.

Riferimenti

  • ARERA, Deliberazione 617/2023/R/eel e Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica – TIQD 2024–2027.
  • E-Distribuzione, informazioni su interruzioni, rimborsi automatici e richieste di risarcimento danni.
  • ARERA, Sportello per il consumatore Energia e Ambiente e Servizio Conciliazione.

L’U.O.S. Protezione Civile e Ambiente resta a disposizione della cittadinanza per eventuali dubbi o chiarimenti ed invita ad iscriversi al Sistema di allerta comunale ed ai canali social ufficiali per restare sempre informati.

Ultimo aggiornamento

24/08/2026, 08:35

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